Om Shanti
Associazione Sportiva Dilettantistica
ARTICOLO 1
DENOMINAZIONE
E’ costituta con riferimento all’art.18 della Costituzione Italiana, agli art. 36, 37, 38 del Codice Civile ed al D.Lgs 36/21 una Associazione Sportiva Dilettantistica denominata OM SHANTI Associazione Sportiva Dilettantistica in breve OM SHANTI A.S.D.
L’associazione è regolata dalla normativa di cui al codice civile, delle leggi speciali in materia e dal presente Statuto, non persegue finalità di lucro ed eventuali proventi delle attività consentite non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati anche in forma indiretta. Vige l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali e statutariamente previste.
L’Associazione è una associazione sportiva dilettantistica, autonoma, pluralista, apolitica, apartitica, democratica a carattere volontario.
ARTICOLO 2
SEDE E DURATA
La sede della associazione OM SHANTI A.S.D. è in Torino (TO), C.so Dante n. 43. Il Consiglio Direttivo, con una sua deliberazione, potrà trasferire la sede nell’ambito della stessa città, nonché istituire sedi e sezioni distaccate anche in altre città italiane. La durata dell’Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell’Assemblea straordinaria degli associati.
ARTICOLO 3
SCOPO
L’associazione non persegue fini di lucro, in conformità a quanto statuito dalle disposizioni di cui all’art. 8 del Decreto Legislativo n. 36 del 2021 e successive modifiche.
Essa, conseguito il previsto riconoscimento ai fini sportivi, ha per scopo l’esercizio, in via stabile e principale, dell’organizzazione e della gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva nell’ambito degli sport Arti Marziali, Ju-Jitsu, Kendo, Taekwondo, Wushu Kung Fu Tradizionale, Wushu Kung Fu Moderno, Danza Sportiva e Ginnastica ed in particolare nelle discipline della ginnastica per tutti, attività sportiva ginnastica finalizzata alla salute e al fitness, Taijiquan, Quai Gong, ginnastica aerobica ed eventualmente in tutte le discipline sportive che verranno definite dal Consiglio Direttivo, nel quadro, con le finalità e con l’osservanza delle norme e delle direttive emanate dal C.O.N.I., dalla Federazione Sportiva Nazionale (FSN), Disciplina Sportiva Associata (DSA) e/o Ente di Promozione Sportiva (EPS) a cui risulta affiliata, nonché in caso di esercizio di altri sport e discipline sportive dalla rispettiva Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina Sportiva Associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI.
L’associazione ha per scopo il miglioramento psico – fisico e morale della collettività favorendo la diffusione e la pratica sia agonistica (dilettanti) che didattica e di propaganda dello sport in genere ed in particolare delle attività di cui sopra.
Le attività dell’associazione saranno indirizzate alla promozione e organizzazione, per finalità puramente sportive dilettantistiche, didattiche, formative ed amatoriali, di gare, concorsi, tornei, ritiri collegiali, eventi ed ogni altra attività legata alle suddette discipline sportive, alla formazione, preparazione e gestione sportiva di squadre dilettantistiche e amatoriali per lo svolgimento e la diffusione degli sport sopraindicati, all’aggiornamento ed al perfezionamento delle attività fisiche correlate alle suddette attività sportive, alla didattica per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento delle attività sportive dilettantistiche. L’associazione si propone inoltre di promuovere le attività di cui al presente articolo nei confronti di persone con disabilità fisiche e/o intellettive.
Nei limiti previsti dall’articolo 9 del D.Lgs. 36/2021 e dalla normativa di attuazione, è facoltà dell’associazione svolgere attività secondaria e strumentale, purché strettamente connessa al fine istituzionale e nei limiti di legge indicati, le seguenti ulteriori attività:
perseguire finalità amatoriali e ricreative ed aggregative ivi comprese le attività culturali di svago e di tempo libero;
svolgere attività amatoriali e ricreative ed aggregative quali le discipline orientali;
svolgere l’attività di gestione, conduzione, manutenzione e realizzazione di immobili, di impianti ed attrezzature sportive e ricreative per il conseguimento delle finalità sociali ivi compresa la gestione di un posto di ristoro;
costruire o ristrutturare in economia e/o mediante appalto impianti sportivi sia nel settore pubblico che privato;
proporre project financing o proposte operative di partenariato pubblico/privato e/o partecipare ad ATI;
svolgere azioni pubblicitarie e di sponsorship;
gestire progetti didattici con le scuole di ogni ordine e grado;
gestire centri estivi;
svolgere corsi di formazione in Italia e all’estero per la promozione delle discipline sportive di cui in oggetto;
promuovere lo scambio con enti, società, associazioni etc.. con finalità analoghe in Italia e all’Estero organizzando incontri di approfondimento, eventi dimostrativi, corsi, meeting, team building e convegni per la conoscenza e l’approfondimento dell’attività sportiva;
realizzare la stampa, la pubblicazione, la distribuzione, l’edizione e la diffusione, sia in Italia che all’Estero, sia in forma cartacea che su supporto informatico, di riviste, video, libri, periodici a fine divulgativo, conoscitivo e formativo;
aprire e gestire un sito internet – usare social media per divulgare e promuovere l’attività sociale e fornire adeguate informazioni circa l’attività svolta.
Tutte le attività saranno svolte nel limite e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l’esercizio.
Si applica l’eccezione al computo delle attività diverse per i proventi di cui all’articolo 9, comma 1-bis, del D.Lgs. 36/2021.
L’Associazione procederà ad affiliarsi alla Federazione Sportiva e/o alla Disciplina Sportiva Associata e/o all’Ente di Promozione Sportiva in rapporto alle attività sportive che intenderà svolgere. Con l’affiliazione, l’Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI, del C.I.P. nonché a tutte le disposizioni statutarie della Federazione Sportiva o dell’Ente affiliante e si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all’attività sportiva.
Costituiscono, quindi, parte integrante del presente statuto le norme contenute nello Statuto e nei regolamenti federali nella parte relativa all’organizzazione ed alla gestione delle società affiliate.
In particolare, la società per sé e per i propri tesserati:
1)Riconosce la giurisdizione sportiva e disciplinare della Federazione Sportiva e/o alla Disciplina Sportiva Associata e/o all’Ente di Promozione Sportiva a cui è affiliata in rapporto alle attività sportive che intenderà svolgere;
2)Si impegna a pagare le quote d’affiliazione e le quote di tesseramento stabilite dalla Federazione Sportiva e/o alla Disciplina Sportiva Associata e/o all’Ente di Promozione Sportiva affiliante.
3)Garantisce ai propri atleti e ai propri tecnici la possibilità di partecipare alle assemblee federali per consentire loro l’elezione dei propri rappresentanti in Consiglio federale.
4)Si impegna a garantire l’attuazione e il pieno rispetto dei provvedimenti del Coni e/o delle Federazioni Sportive Nazionali, Enti di promozione sportiva o Discipline sportive associate, e in generale di tutte le disposizioni emanate a presidio della lotta alla violenza di genere ai sensi dell’articolo 16 del D.Lgs. 39/2021.
5)L’Associazione si impegna altresì a rispettare le disposizioni emanate dalle federazioni internazionali di riferimento in merito all’attività sportiva praticata.
L’Associazione per effetto dell’affiliazione alla Federazione, alla disciplina associata e/o all’Ente di Promozione riconosce i tesserati che fanno parte degli stessi che sono rappresentati da:
a) atleti;
b) dirigenti sociali e soci di società affiliate e aggregate;
c) ufficiali di gara e segretari di gara;
d) dirigenti federali;
e) tecnici, istruttori federali e tecnici di disciplina iscritti negli elenchi federali.
f) soci benemeriti.
L’associazione potrà accedere ai contributi nonché ai finanziamenti agevolati previsti dalle leggi emanate ed emananti dall’Unione Europea, dallo Stato, dagli enti locali e da ogni altro ente pubblico e privato.
L’associazione è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall’elettività e gratuità delle cariche associative e dall’obbligatorietà del bilancio annuale e/o del rendiconto economico-finanziario.
L’associazione potrà darsi veste giuridica diversa, allo scopo di realizzare le finalità statutarie.
ARTICOLO 4
Associati
Il numero degli associati è illimitato. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo ed ai diritti che ne derivano. Gli associati hanno tutti i diritti e gli obblighi loro conferiti dal presente Statuto. Ciascun associato ha diritto di voto ed è eleggibile alle cariche sociali.
Possono associarsi all’associazione le persone fisiche che ne facciano richiesta.
Tutti coloro che intendessero far parte dell’associazione dovranno presentare una domanda su apposito modulo. Nel caso di minori, la domanda è presentata da chi ne esercita la potestà genitoriale. I minori potranno operare all’interno dell’associazione secondo quanto prescritto dalla normativa vigente.
Il consiglio direttivo dovrà esprimersi sull’ammissione degli aspiranti associati, nella prima riunione utile successiva alla presentazione della domanda. L’eventuale giudizio di non ammissione deve essere motivato e contro detta decisione è ammesso appello alla Assemblea generale.
Agli associati è richiesta l’accettazione dello statuto, il godimento di tutti i diritti civili e il rispetto della civile convivenza. Lo status di associato, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo articolo 6.
Sono associati dell’associazione coloro che hanno sottoscritto l’atto di costituzione e il presente statuto (Fondatori) e quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo (Ordinari). Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell’associazione. La qualifica di associato è intrasmissibile e la quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.
ARTICOLO 5
DIRITTI DEGLI ASSOCIATI
Gli associati hanno diritto a:
frequentare i locali dell’Associazione, quando questa abbia un locale adatto a tale scopo;
partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dall’Associazione;
riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l’Associazione;
discutere ed approvare i bilanci e/o i rendiconti della gestione;
eleggere ed essere eletti membri degli organismi dirigenti.
Hanno diritto di voto in Assemblea gli associati che abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno otto giorni prima dello svolgimento dell’Assemblea.
L’associato è tenuto al pagamento della quota sociale, al rispetto dello statuto e del regolamento interno se approvato, ad osservare le delibere degli organi sociali, nonché a mantenere irreprensibile condotta civile e morale nella partecipazione alle attività dell’Associazione e nella frequentazione della sede. La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile o trasmissibile o rivalutabile.
ARTICOLO 6
DECADENZA DEGLI ASSOCIATI
La qualifica di associato si perde per:
decesso;
mancato pagamento della quota sociale;
espulsione o radiazione;
dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti dell’associato mediante il richiamo scritto, la sospensione temporanea o l’espulsione o radiazione per i seguenti motivi:
inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;
denigrazione dell’Associazione, dei suoi organi sociali, dei suoi associati;
attentare in qualche modo al buon andamento dell’Associazione, ostacolandone lo sviluppo e perseguendone lo scioglimento;
arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all’Associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito.
Contro ogni provvedimento di sospensione, espulsione o radiazione, è ammesso il ricorso entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva la prima Assemblea degli associati.
ARTICOLO 7
ORGANI SOCIALI
Gli organi dell’associazione sono:
l’Assemblea generale dei soci;
il Presidente;
il Consiglio Direttivo.
ARTICOLO 8
FUNZIONAMENTO DELL’ASSEMBLEA
L’Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l’universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se assenti o dissenzienti.
La convocazione dell’Assemblea potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da almeno la metà più uno degli associati che all’atto della richiesta ne propongono l’ordine del giorno. In tal caso la convocazione è un atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo. La convocazione dell’Assemblea potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo.
L’Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell’Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati e può svolgersi anche a distanza, mediante mezzi di telecomunicazione, o in forma mista, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota.
L’assemblea degli associati può svolgersi anche in più luoghi, collegati con mezzi di telecomunicazione, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:
– che sia consentito al presidente dell’assemblea di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
– che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
– che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
– siano indicati nell’ avviso di convocazione i luoghi collegati con mezzi di telecomunicazione a cura dell’associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire.
Verificandosi tali condizioni l’assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro sociale.
In tutti i luoghi collegati con mezzi di telecomunicazione in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.
Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie della Associazione i soli associati in regola con il pagamento delle quote associative e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione.
Gli associati possono farsi rappresentare nelle riunioni da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. In tutte le assemblee, ogni associato ha diritto a un voto e può essere portatore di una sola delega.
Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, da un altro membro del Consiglio Direttivo intervenuto all’Assemblea e scelto dalla maggioranza dei presenti.
L’Assemblea nomina un Segretario e, se necessario, due scrutatori. Nell’Assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche.
L’assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell’Assemblea sia redatto da un Notaio.
Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l’ordine delle votazioni.
Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.
ARTICOLO 9
VALIDITA’ DELLE ASSEMBLEE
L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti.
L’Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Trascorsa un’ora dalla prima convocazione tanto l’Assemblea ordinaria che l’Assemblea straordinaria saranno validamente costituite in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
ARTICOLO 10
ASSEMBLEA ORDINARIA
La convocazione dell’Assemblea ordinaria avverrà minimo 8 giorni prima mediante affissione di avviso nella sede e contestuale comunicazione agli associati a mezzo sito web dell’associazione, o posta ordinaria, o elettronica, o fax o telegramma e comunque con ogni altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell’avvenuto ricevimento da parte degli interessati. Nella convocazione dell’assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare.
L’Assemblea deve essere indetta a cura del Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente, almeno una volta all’anno, entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, per l’approvazione del bilancio consuntivo.
Spetta all’Assemblea ordinaria deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali della Associazione, nonché in merito:
all’approvazione dei bilanci consuntivi e/o rendiconti economico-finanziari e preventivi di ciascun anno;
all’approvazione dei regolamenti sociali;
alla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo;
a tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell’Associazione che non rientrino nella competenza dell’Assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.
ARTICOLO 11
ASSEMBLEA STRAORDINARIA
L’Assemblea straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno 15 giorni prima dell’adunanza mediante affissione di avviso nella sede e contestuale comunicazione agli associati a mezzo sito web dell’associazione, o posta ordinaria, o elettronica, o fax o telegramma e comunque con ogni altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell’avvenuto ricevimento da parte degli interessati. Nella convocazione dell’Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare.
L’Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:
approvazione e adeguamento dello statuto sociale;
delibera la trasformazione, la fusione, la scissione o il conferimento dell’associazione;
scioglimento dell’Associazione e modalità di liquidazione.
L’assemblea straordinaria potrà deliberare la modifica della veste giuridica qualora ciò si rendesse opportuno per l’ampliamento delle attività statutarie.
ARTICOLO 12
CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di 3 (tre) ad un massimo di 11 (undici) membri compreso il Presidente determinato, di volta in volta, dall’Assemblea degli associati. Il Consiglio Direttivo nel proprio ambito nomina un Vice Presidente, un Segretario e un tesoriere. Uno stesso soggetto potrà assumere contemporaneamente la carica di segretario e tesoriere. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito, tuttavia potranno essere riconosciuti dei rimborsi spese e dei compensi a coloro che svolgono uno specifico incarico tecnico, organizzativo o amministrativo nell’ambito delle attività sociali e comunque nei limiti delle normative vigenti.
Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
La carica di amministratore è incompatibile con qualsiasi altra carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima federazione sportiva nazionale, disciplina sportiva associata o ente di promozione sportiva riconosciuti dal Coni e ove paralimpici, riconosciuti dal Cip.
Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta scritta da almeno la metà dei consiglieri.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.
ARTICOLO 13
COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Sono compiti del Consiglio Direttivo:
a) deliberare sulle domande di ammissione degli associati;
b) redigere il bilancio e/o il rendiconto economico e finanziario ed il bilancio preventivo da sottoporre all’Assemblea;
c) convocare le assemblee degli associati;
d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi l’attività sociale da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea degli associati;
e) attuare le finalità previste dallo statuto e le delibere prese dall’Assemblea degli associati;
f) affidare a singoli consiglieri la responsabilità di singole attività sportive, amministrative o gestionali.
ARTICOLO 14
IL PRESIDENTE
Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione e può sottoscrivere qualsiasi atto e compiere qualsiasi operazione in nome e per conto dell’Associazione, nel rispetto delle delibere del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea degli associati.
In caso di sua assenza od impedimento egli è sostituito dal Vice – Presidente o dal consigliere più anziano.
ARTICOLO 15
DIMISSIONI
Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell’esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del consiglio, subentreranno i primi dei non eletti. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima Assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino scadenza dei consiglieri sostituiti.
Nel caso di dimissioni o impedimento del Presidente del Consiglio Direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal Vice-Presidente fino alla nomina del nuovo Presidente che dovrà aver luogo nel primo Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il Presidente. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata con urgenza l’Assemblea ordinaria per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell’amministrazione ordinaria dell’“Associazione”, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo decaduto.
ARTICOLO 16
IL BILANCIO
Il Consiglio Direttivo redige il bilancio della Associazione sia preventivo che consuntivo e/o il rendiconto economico-finanziario, da sottoporre all’approvazione Assembleare. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico – finanziaria della Associazione.
Il Bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati. Insieme alla convocazione dell’Assemblea ordinaria che riporta all’ordine del giorno l’approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del bilancio stesso.
ARTICOLO 17
ANNO SOCIALE
L’anno sociale inizia il 01 settembre e termina il 31 agosto di ciascun anno.
ARTICOLO 18
ENTRATE
Le entrate dell’associazione sono costituite:
a) da tutti gli introiti che possono provenire alla Associazione dallo svolgimento delle sue attività sociali, istituzionali e ricreative;
b) da ogni altra entrata che possa concorrere a vantaggio dell’associazione, purché non in contrasto con le finalità sociali.
ARTICOLO 19
IL PATRIMONIO
Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
da tutti i beni mobili ed immobili di proprietà della Associazione, anche in seguito a successioni lasciti e donazioni;
dai contributi versati dagli associati;
da qualsiasi provento, bene o diritto che abbia un valore patrimoniale ottenuto nel corso della propria attività;
da eventuali fondi di riserva costituiti con eventuali eccedenze di bilancio e da eventuali elargizioni e donazioni di associati e di terzi;
dai trofei vinti.
E’ fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi o riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
ARTICOLO 20
SETTORI E SEZIONI
L’Associazione potrà strutturarsi in settori di attività sportiva disciplinati da specifici Regolamenti organici che faranno parte integrante del presente statuto. Potrà altresì costituire delle sezioni in luoghi diversi dalla propria sede legale, qualora sia opportuno, per meglio raggiungere gli scopi sociali.
ARTICOLO 21
SCIOGLIMENTO
SCIOGLIMENTO – FUSIONE – SCISSIONE – CONFERIMENTO
Lo scioglimento dell’Associazione o la fusione con altra/e associazione/i o la scissione o il conferimento è deliberato dall’assemblea generale degli associati, convocata in seduta straordinaria, con l’approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno i tre quarti degli associati. L’eventuale patrimonio residuo sarà devoluto ai fini sportivi ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera h) del D.Lgs. 28 febbraio 2021, n.36 e successive modificazioni e integrazioni.
ARTICOLO 22
TRASFORMAZIONE
L’assemblea, convocata in seduta straordinaria, potrà a maggioranza qualificata deliberare la trasformazione dell’associazione in società di capitali o cooperativa sportiva dilettantistica.
ARTICOLO 23
CLAUSOLA COMPROMISSORIA
Gli associati si impegnano a non adire le vie legali per eventuali divergenze che dovessero sorgere tra l’associazione e gli associati ovvero tra gli associati medesimi in relazione alle attività della associazione o allo svolgimento del rapporto associativo.
Tutte le controversie insorgenti tra associati e tra associati e associazione o suoi organi saranno sottoposte alla competenza di un Collegio o di tre Probiviri nominati direttamente dall’Assemblea.
Ogni qualvolta ciò sia compatibile dovrà essere adottata, la procedura arbitrale prevista dalla Federazione Italiana Sportiva di appartenenza, o della disciplina sportiva associata, o dall’ente di promozione sportiva.
In caso di mancata nomina o di incompatibilità, la controversia sarà devoluta al Tribunale competente.
ARTICOLO 24
DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto e dei regolamenti del Coni, delle Federazioni Sportive Nazionali, Disciplina Sportiva Associata e degli Enti di Promozione Sportiva a cui l’associazione sarà affiliata ed in via residuale le norme del Codice Civile e le Leggi speciali in materia.