Statuto

Om Shanti
Associazione Sportiva Dilettantistica
di Promozione Sociale

Art. 1 – DENOMINAZIONE E SEDE
 
1. È costituita in Torino (To), C.so Dante 43, un’associazione sportiva dilettantistica e culturale di promozione sociale, ai sensi degli artt. 36 e ss. Codice civile, denominata “ OM SHANTI Associazione Sportiva Dilettantistica”, o per brevità “OM SHANTI A.S.D.”.
Essa potrà esercitare la propria attività su tutto il territorio provinciale e nazionale.
E’ data facoltà al Consiglio Direttivo di cambiare la sede legale, ove se ne ravvisi la necessità, previa deliberazione dell’Assemblea dei soci. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all’interno dello stesso Comune.
 
 
Art. 2 – SCOPO
 
1. L’associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell’associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale. Ogni eventuale avanzo di gestione sarà integralmente reinvestito per il perseguimento delle attività istituzionali statutariamente previste.
 2. Essa, conseguito il riconoscimento ai fini sportivi da parte dell’ordinamento sportivo, ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive dilettantistiche, in particolare discipine quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: Yoga, Yoga della Risata, Pilates, Feldenkrais, Taiji Quan, Qi Gong,  Danza. Tali discipline sono intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività idonea a promuoverne la conoscenza e la pratica. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l’Associazione potrà, tra l’altro, prevalentemente in favore dei propri soci, organizzare manifestazioni sportive in via diretta o collaborare con altri soggetti per la loro realizzazione; promuovere attività didattiche per l’avvio, l’aggiornamento ed il perfezionamento nelle attività sportive; studiare, promuovere e sviluppare nuove metodologie per migliorare l’organizzazione e la pratica dello sport; gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere; organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative di diverse discipline sportive; indire corsi di avviamento agli sport, attività motoria e di mantenimento, corsi di formazione e di qualificazione per operatori sportivi.
Per il raggiungimento degli scopi sociali, l’associazione potrà provvedere alla formazione ed aggiornamento dei propri istruttori tramite l’organizzazione di appositi corsi anche in collaborazione con altre associazioni, eventualmente sostenendo le spese di quote di iscrizione e viaggi per la partecipazione a seminari, convegni, incontri, secondo quanto stabilito dal Consiglio Direttivo.
L’Associazione potrà estendere il proprio scopo sociale ad altre discipline sportive. Nella propria sede, sussistendone i presupposti, l’associazione potrà svolgere attività ricreative e culturali in favore dei propri soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro. 
Inoltre l’associazione potrà gestire una biblioteca, una fonoteca e una videoteca sociale; pubblicare libri, dispense e stampati; realizzare propri audiovisivi, fotografie, souvenir e ogni altro materiale consone agli scopi dell’associazione da distribuire agli associati ed a terzi.
3. L’Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI, nonché agli statuti e regolamenti delle Federazioni Sportive nazionali o Enti di Promozione Sportiva o Discipline Sportive Associate riconosciuti dal CONI, ai quali l’associazione vorrà affiliarsi. L’associazione si impegna altresì a rispettare le disposizioni emanate dalle Federazioni internazionali di riferimento in merito all’attività sportiva praticata. L’associazione si impegna pertanto ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti della federazione dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all’attività sportiva.
4.L’Associazione potrà collaborare o anche aderire ad altri enti, sia pubblici che privati con finalità similari, affini o complementari con i quali siano condivisi gli scopi e gli intendimenti. 
5.È caratterizzata altresì dalla democraticità della struttura, dell’elettività e gratuità delle cariche associative e dalle prestazioni fornite dagli associati e dall’obbligatorietà del rendiconto economico-finanziario; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.

 

ART. 3 – DURATA 

1. La durata dell’associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell’assemblea straordinaria degli associati. 
 
 
ART. 4 – DOMANDA DI AMMISSIONE 
 
1. Sono soci tutti coloro che partecipano alle attività sociali, previa iscrizione alla stessa. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.
2. Possono far parte dell’Associazione in qualità di soci le persone che ne facciano richiesta e che siano dotate di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all’attività sportiva, con l’obbligo di astenersi da ogni forma d’illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell’associazione, oltre che delle competenti autorità sportive. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo e ai diritti che ne derivano.
3.Tutti coloro i quali intendono far parte dell’associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo. 
4.La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all’atto di presentazione della domanda di ammissione è subordinata all’accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all’assemblea generale. L’ammissione all’associazione comporta per il socio l’accettazione integrale e senza riserve dello Statuto e degli eventuali Regolamenti adottati.
5. In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.
6. Gli associati sono tenuti alla corresponsione di una quota associativa annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo. La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

 

ART. 5 – DIRITTI DEI SOCI 
 
1.Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell’ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell’elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età. 
2.La qualifica di socio dà diritto a frequentare le iniziative indette dal Consiglio direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell’apposito regolamento. 
 
 
ART. 6 – DECADENZA DEI SOCI
 
 1.  I soci cessano di appartenere all’associazione nei seguenti casi: 
     a)  dimissione volontaria; 
     b)  esclusione, deliberata dal Consiglio Direttivo, per morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa; 
     c)  radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell’associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio; 
     d)scioglimento dell’Associazione, come regolato dal presente statuto. 
2.  Il provvedimento di radiazione deliberato dal Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall’assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si      procederà in contraddittorio con l’interessato ad una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell’assemblea. 
3.  L’associato radiato non può essere più ammesso. 
4.  I soci decaduti ai sensi delle lettere a) e b) del precedente comma 1 sono tenuti all’integrale pagamento delle quote associative per l’anno in corso.
 
 
ART. 7 – ORGANI 
 
1. Gli organi sociali sono:
•  l’assemblea generale dei soci 
•  il Presidente 
•  il Consiglio Direttivo 
 
 
Articolo 8 – ASSEMBLEA 
 
1. L’assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell’associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l’universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
2.La convocazione dell’assemblea ordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da almeno un terzo degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all’atto della richiesta che ne propongono l’ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio direttivo. 
3.La convocazione dell’assemblea straordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da almeno la metà più uno degli associati, in regola con il pagamento delle quote associative e non sottoposti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione, che ne propongono l’ordine del giorno: da almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio direttivo.
4. L’assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell’associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

 

ART. 9 – DIRITTI DI PARTECIPAZIONE 
 
1. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell’associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annua. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni.
Il Consiglio Direttivo verifica, delibera e pubblica tramite affissione presso la sede sociale l’elenco degli associati aventi diritto di voto; contro l’operato del Consiglio è ammesso reclamo all’assemblea da presentarsi prima dell’esame degli argomenti all’ordine del giorno.
2. Non è ammesso il voto per delega.

 

ART. 10 – COMPITI E FUNZIONAMENTO DELL’ASSEMBLEA 
 
1. La convocazione dell’assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell’associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell’assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare.
2. L’assemblea deve essere convocata, a cura del Consiglio Direttivo, almeno una volta all’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del rendiconto economico e finanziario e per l’esame del bilancio preventivo.
3. Spetta all’assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell’associazione nonché in merito all’approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi dell’associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell’Associazione che non rientrino nella competenza dell’assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame.
4.Proposte o mozioni di qualsiasi natura che si intendano presentare all’Assemblea devono essere scritte e sottofirmate da almeno 10 soci e presentate al Presidente almeno 10 giorni prima della data fissata per l’adunanza. 
5.Le mozioni urgenti e le proposte di modifica dell’ordine del giorno in merito alla successione degli argomenti da trattare possono essere presentate, anche a voce, durante i lavori dell’Assemblea e possono essere inserite nell’ordine del giorno con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
6. L’Assemblea, quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta l’universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
7.Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all’assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti. 
8.L’assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. 
9.L’assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell’Assemblea sia redatto da un notaio.
10. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l’ordine delle votazioni. 
11.Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione. 
 
 
ART. 11 – VALIDITÀ ASSEMBLEARE
 
1. L’assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto. 
2. L’assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. 
3. Trascorsa un ora dalla prima convocazione tanto l’assemblea ordinaria che l’assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti. 
 
 
ART. 12 – ASSEMBLEA STRAORDINARIA 
 
1. L’assemblea straordinaria deve essere convocata dal Consiglio direttivo mediante affissione di avviso nella sede dell’associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma almeno 15 giorni prima dell’adunanza. 
2. L’assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, scioglimento dell’associazione e modalità di liquidazione. 
 
 
ART. 13 – CONSIGLIO DIRETTIVO 
 
1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di membri che viene stabilito dall’assemblea fino ad un massimo di nove compreso il Presidente determinato, di volta in volta, dall’assemblea dei soci ed eletti, compreso il Presidente, dall’assemblea stessa.
2. I consiglieri eletti devono riunirsi entro 15 giorni dalla avvenuta Assemblea elettiva su comunicazione del Presidente uscente o, in caso di mancata comunicazione da parte dello stesso, su richiesta scritta della maggioranza del Consiglio Direttivo uscente.
3.La presenza alla prima riunione del socio eletto costituisce formale accettazione della nomina. Gli assenti ingiustificati sono da ritenersi dimissionari. 
4.Il Consiglio Direttivo nel proprio ambito elegge il Vice-Presidente ed il Segretario con funzioni anche di tesoriere. Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni e i suoi componenti sono rieleggibili. 
5.Possono ricoprire cariche sociali i soli associati in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni,  non ricoprano la medesima carica in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima Federazione Sportiva o disciplina associata se riconosciuta dal CONI, ovvero nell’ambito della medesima disciplina facente capo ad un Ente di Promozione Sportiva, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del CONI o di qualsiasi delle Federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni.
6.Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. 
7.In caso di parità prevale il voto del Presidente. 
8. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Il verbale deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.
 
 
ART. 14 – DIMISSIONI 
 
1. Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell’esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del Consiglio Direttivo, si procederà alla integrazione del Consiglio con il subentro del primo candidato non eletto nella votazione alla carica di consigliere, a condizione che abbia riportato almeno la metà dei voti conseguiti dall’ultimo consigliere effettivamente eletto. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il Consiglio Direttivo proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile, in occasione della quale si procederà alla elezione dei consiglieri mancanti, che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.
2. Nel caso di dimissioni o cessazione dalla carica anche non contemporanea della maggioranza dei suoi componenti, il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto unitamente al Presidente e quindi dovrà essere convocata entro 90 giorni l’assemblea dei soci per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo compreso il Presidente. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell’amministrazione ordinaria dell’Associazione, le funzioni saranno svolte dal Presidente in regime di prorogatio.
3. Nel caso di dimissioni o impedimento definitivo del Presidente, il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica e dovrà essere convocata entro 90 giorni l’assemblea dei Soci per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo compreso il Presidente. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell’amministrazione ordinaria dell’Associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo in regime di prorogatio. 
 
 
ART. 15 – CONVOCAZIONE DIRETTIVO
 
 1. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta almeno la metà dei Consiglieri, senza formalità. 
 
 
ART. 16 – COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
 
1. Sono compiti del Consiglio Direttivo:
    a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
    b) redigere il bilancio preventivo e il bilancio o il rendiconto consuntivo da sottoporre all’assemblea;
    c) indire le assemblee ordinarie dei soci da convocarsi almeno una volta all’anno, nonché le assemblee straordinarie;
    d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all’attività sociale da sottoporre all’approvazione dell’assemblea degli associati;
    e) adottare provvedimenti disciplinari (ammonizione, sospensione fino a 12 mesi, radiazione) nei confronti dei soci, i quali potranno impugnarli dinanzi all’assemblea.
    f) attuare le finalità previste dallo statuto e l’attuazione delle decisioni dell’assemblea dei soci.
    g) Il Consiglio Direttivo può compilare uno o più regolamenti per il funzionamento dell’Associazione, di sezioni e singoli settori di attività e di tutte le iniziative da essa promosse, regolamenti la cui         osservanza è obbligatoria per tutti gli associati. I regolamenti dovranno essere sottoposti all’Assemblea per la sua approvazione.
    h) Il Consiglio Direttivo può, in caso di urgenza, adottare deliberazioni spettanti all’Assemblea, ma deve ottenerne la ratifica da parte della stessa, da convocarsi in via straordinaria entro 60 giorni        dalla data delle decisioni assunte. 
 
 
ART. 17 – RENDICONTO ECONOMICO-FINANZIARIO 
 
1. Il Consiglio direttivo redige il bilancio o il rendiconto economico-finanziario, preventivo e consuntivo da sottoporre all’approvazione assembleare.
2.Il documento (bilancio o rendiconto) deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell’associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati. 
3.Copia del bilancio o del rendiconto deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, in uno con la convocazione dell’assemblea che ne ha all’ordine del giorno l’approvazione.
4. L’intero Consiglio Direttivo, compreso il Presidente, decade in caso di mancata approvazione del bilancio o del rendiconto da parte dell’assemblea. In questo caso troverà applicazione quanto disposto dall’art.14, comma 2.
 
 
ART. 18 – PRESIDENTE
 
 1.Il Presidente è eletto dall’assemblea di tutti gli associati. Ha la rappresentanza legale dell’Associazione, che dirige e della quale controlla il funzionamento nel rispetto della competenza degli altri      organi sociali. 
2.Nei casi di urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione utile successiva, da tenersi comunque entro 30 giorni dalla decisione. 
 
 
ART. 19 – VICEPRESIDENTE 
 
1. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato. 
 
 
ART. 20 – SEGRETARIO 
 
1. Il Segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l’amministrazione dell’Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo. 
 
 
ART. 21 – ANNO SOCIALE 
 
1.L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano il 1° settembre e terminano il 31 agosto di ciascun anno. 
 
 
ART. 22 – PATRIMONIO 
 
1. I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dalla Associazione.
 
 
ART. 23 – SEZIONI
 
1. L’Associazione potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali. 
 
 
ART. 24 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA 
 
1.Tutte le controversie insorgenti tra l’associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all’esclusiva competenza di un Collegio Arbitrale composto da n. 3 arbitri, due dei quali nominati dalle parti, ed il terzo con funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Torino. 
2.La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio Arbitrale dovrà comunicarlo all’altra con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data dell’evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro.
3. L’altra parte dovrà nominare il proprio arbitro entro il successivo termine perentorio di 20 giorni dal ricevimento della raccomandata di cui al precedente punto ed in difetto l’arbitro sarà nominato, su richiesta della parte che ha promosso l’arbitrato, dal Presidente del Tribunale di Torino.
4. L’arbitrato avrà sede in Torino, ed il Collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto, come irrituale.
5. Ogni qualvolta ciò sia compatibile dovrà essere adottata, al posto di quella sopra descritta, la procedura arbitrale prevista dall’ente nazionale al quale l’associazione delibererà d’aderire.
 
 
ART. 25 – SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE 
 
1. Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria, con l’approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell’assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell’Associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, con l’esclusione delle deleghe.
2.L’assemblea, all’atto di scioglimento dell’associazione, delibererà in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo del patrimonio dell’associazione e le modalità di liquidazione. 
3.Nominerà uno o più liquidatori (scegliendo preferibilmente fra i soci) determinandone i poteri. 
4.Esperita lo liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti (al fine di perseguire finalità di utilità generale) a Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell’attività sportiva e comunque finalità di utilità sociale, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge. 
 
 
ART. 26 – NORMA DI RINVIO 
 
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto e dei Regolamenti dell’Ente a cui l’associazione delibererà di affiliarsi ed in subordine le norme del codice civile.